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Il mondo del lavoro e i contratti a progetto

Il mondo del lavoro è in continuo mutamento. Negli ultimi anni, la forma di contratto più diffusa risulta essere il contratto a progetto.
Tutto ha inizio con la Riforma Biagi. Essa stabiliva le norme sul lavoro a progetto, in sostituzione dei precedenti contratti co. co. co., i cosiddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’art. 61 del DLgs. 276/2003 sancisce le norme di tale forma di contratto.
Sono esclusi da tale contratto di lavoro: le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; i partecipanti a collegi e commissioni; i rapporti di collaborazione rese in favore delle società sportive e tutti coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.Il mondo del lavoro e i contratti a progetto
Il contratto deve essere messo per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni: il progetto o programma di lavoro; le forma di coordinamento del lavoratore con il datore di lavoro; la durata della prestazione; i criteri e le modalità per l’applicazione della propria mansione; i tempi e le modalità di pagamento del compenso; la disciplina dei rimborsi spese e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.
Una delle caratteristiche fondamentali di tale rapporto di lavoro è la durata limitata: qualche mese, un anno, due o tre massimo. Nulla vieta ovviamente il rinnovo o la proroga di tale contratto.
Il dipendente ha dei diritti, ma anche dei doveri da rispettare nei confronti del proprio datore. Il lavoratore a progetto non deve: svolgere attività in concorrenza con i committenti; diffondere notizie ed apprezzamenti riguardanti i programmi e l’organizzazione; diffondere notizie ed apprezzamenti riguardanti i programmi e l’organizzazione per la quale presta il proprio lavoro o compiere atti pregiudizievoli all’attività del committente. Per quanto riguardano i diritti: il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, salvo diversa disposizione delle parti; ha il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto; in caso di malattia, infortunio e gravidanza, ha diritto al mantenimento del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza la corresponsione dello stipendio. Si stabilisce, però che: in caso di malattia ed infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, salva diversa pattuizione e in caso di gravidanza, la durata del contratto è prorogata di 180 giorni, facendo salva ogni disposizione del contratto individuale.
Un bene o un male per il lavoratore, il datore o la società? Ai lettori un invito alla riflessione.

Manuela Garau

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